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La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza del 6 aprile 2022 (udienza del 23 marzo 2022) n. 12492, ha affermato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista" o alternativa, prevedendo, in parte, la sottoposizione al vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, o l'esecuzione di quest'ultimo in caso di esito negativo del primo (come già ritenuto in particolare dalla Terza Sezione penale, con la sentenza n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631), e che la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (come già ritenuto in particolare dalla Terza Sezione penale con la sentenza n. 29862 del 01/12/2017, dep. 2018, Lorandi, Rv. 273689).