argomento: News del mese - Economia Aziendale
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Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 244 che fornisce indicazioni in tema di revisione del bilancio degli enti del Terzo Settore e di conferimento dell’incarico di revisore nell’esercizio 2021. In primo luogo, viene rammentato come ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 117/2017 le associazioni riconosciute o non riconosciute e le fondazioni del Terzo Settore abbiano l’obbligo di nomina del revisore quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. Tale obbligo viene meno se i limiti citati non vengono raggiunti per due esercizi consecutivi; l’incarico, inoltre, può essere affidato all’organo di controllo interno dell’ente ai sensi dell’art. 30, comma 6 d.lgs. 117/2017. Secondo quanto stabilito dal DM 5 marzo 2020, il processo di revisione deve seguire quanto prescritto dal d.lgs. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia: il soggetto incaricato esprime tramite apposita relazione un giudizio sul bilancio con una valutazione di coerenza tra il bilancio medesimo e la parte della Relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, è necessario che vi sia anche un giudizio di conformità di quest’ultima parte della Relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi ex art. 14, comma 2, lett. e) d.lgs. 39/2010.