argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 5034, depositata in data 16 febbraio 2022, ha precisato che in caso di inopponibilità al fallimento di un mutuo per nullità, simulazione o revoca, non trova applicazione il beneficio del consolidamento di cui all’art. 39, comma 4, d. lgs n. 385 del 1993; di conseguenza, in caso di revoca del mutuo, anche l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario perde tale qualificazione, che deriva dal contratto.