Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - L’ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito anche nei confronti dell’obbligato in solido al risarcimento del danno.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: ammissione al passivo - prescrizione - condebitore solidale

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza del 25 gennaio 2022, n. 13143, depositata il 27 aprile 2022, ha precisato che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo (anche nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa) interrompe, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., il decorso della prescrizione del credito sino alla chiusura della procedura concorsuale. Detta interruzione – prosegue la Suprema Corte – opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito. Nel caso di specie, la vicenda verteva sulla presentazione, da parte di alcuni soci, di una domanda di ammissione al passivo di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, al fine di ottenere la restituzione dei capitali consegnati per la loro amministrazione. Gli stessi soci avanzavano successivamente anche domanda di risarcimento del danno per perdita di capitali conferiti nei confronti del MISE, non avendo quest’ultimo vigilato sulla gestione – rivelatasi contra legem – della società fiduciaria. Il MISE, costituitosi, contestava l’intervenuta prescrizione della domanda. Le Sezioni Unite hanno concluso che la domanda di ammissione al passivo produce effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del MISE, obbligato in solido per il risarcimento del danno da perdita di capitali fiduciariamente conferiti nella società, poi divenuta insolvente.