argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 94 del 5 dicembre 2018 ha confermato che nel caso di fusione il mancato superamento del test di vitalità non pregiudica la possibilità di dedurre, da parte della società incorporante-holding (consolidante), le eccedenze di interessi passivi maturati dalla società incorporata antecedentemente all’esercizio dell’opzione per la tassazione su base consolidata. L’Agenzia con la risposta de quo ha chiarito che è ammesso riportare le eccedenze degli interessi passivi in capo all’incorporante, malgrado non sia stato superato il test di vitalità previsto dall’art. 172, comma 7, TUIR. A supporto della presa di posizione l’Agenzia ha considerato rilevante il fatto che il mancato superamento del test di vitalità sia ad esempio dipeso dall’assenza di costi da lavoro dipendente nel bilancio dell’incorporata in ragione della particolare tipologia di attività svolta dalla holding di partecipazione e ha precisato “relativamente ai ricavi e ai proventi dell’attività caratteristica che, in linea generale, devono essere considerati i proventi che, in relazione all’attività svolta dalle holding di partecipazione possono considerarsi “caratteristici”. Le società Holding possono considerare, dunque, ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre ai ricavi e proventi di cui alle voci di conto economico A1 e A5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008)”.