argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: interessi ultralegali - contratto - capitalizzazione
Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 17 marzo 2022, ha affermato che in caso di mancata pattuizione in forma scritta del contratto, grava sull’istituto di credito – che ha percepito interessi ultra-legali, commissioni e spese – l’onere di produrre il contratto di finanziamento. Inoltre, in mancanza di forma scritta, il ricalcolo del rapporto deve essere effettuato senza capitalizzazione, con applicazione del tasso legale ed eliminando dal conteggio gli importi a titolo di spese, commissioni e commissione di massimo scoperto.