argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Ministero del Lavoro, con Circolare del 3 aprile 2019, n. 6/2019, è intervenuto, illustrandone i contenuti, sulla modifica dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015 – ad opera dell’art. 26-bis del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 –, disciplinante la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione o crisi aziendale, in deroga ai limiti ordinari, previsti dagli artt. 4 e 22 del medesimo decreto legislativo. Nella Circolare in parola, si ribadisce come, per le imprese “con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale”, sia stata prorogata sino al 2020 la possibilità – inizialmente prevista per il solo biennio 2018 e 2019 – di richiedere, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e con la presenza della Regione interessata – e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate –, la proroga, sino al limite massimo di 12 mesi, dell’intervento della CIGS, qualora il programma di riorganizzazione aziendale – di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 – consti di investimenti complessi non attuabili nel limite temporale ordinario di ventiquattro mesi previsto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, o presenti piani di recupero occupazione non attuabili nel medesimo limite temporale. La modifica ha, inoltre, ridefinito la dotazione finanziaria dedicata all’ammortizzatore sociale in parola: 100 milioni di euro per il 2018; 180 milioni di euro per il 2019; 50 milioni di euro per il 2020. Alla luce delle modifiche intervenute, il Ministero del Lavoro ha specificato che la proroga del trattamento di integrazione salariale potrà essere riconosciuta, per le annualità 2019 e 2020, solo se in sede di accordo governativo, siano disponibili risorse finanziarie tali da coprire l’impegno di spesa per tutto il periodo. In caso di incapienza, sempre in sede di accordo governativo, la proroga dell’intervento della CIGS potrà subire una rimodulazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa verifica delle risorse finanziarie necessarie e della tipologia di programma d’intervento.