argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 252 del 10 maggio 2022 ha chiarito che le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi della società scissa possono essere riportati, senza limiti, dalla società beneficiaria appositamente costituita ai fini dell’operazione straordinaria, sulla base del patrimonio contabile della scissa che le è stato attribuito. Nell’interpello in commento l’Ufficio ha ricordato che la ratio delle limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7 del TUIR è volta a contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa. Pertanto, posto che, in materia di scissioni, la circolare n. 9/E del 2010 al par. 2.2. ha equiparato la posizione della società beneficiaria della scissione a quella della società risultante dalla fusione (o all'incorporante), l’Agenzia delle Entrate ha osservato come il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione.