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La Corte di Cassazione con sentenza n. 16800 del 2 maggio 2022 ha chiarito alcuni principi fondamentali in tema di concorso di persone nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel caso di specie ad un noto imprenditore veniva contestato, tra l’altro, il reato di concorso in emissione di fatture inesistenti. Quest’ultimo, tramite i propri avvocati, proponeva ricorso per cassazione sostenendo come, non può configurarsi un concorso tra chi emette la fattura falsa e chi la utilizza, in quanto chi emette le fatture per operazioni inesistenti è punibile ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. 74/2000, mentre chi utilizza in contabilità fatture per operazioni inesistenti è punito ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000. I Giudici del Palazzaccio, investiti della questione, sono tornati quindi a richiamare il noto orientamento secondo il quale è esclusa la possibilità di concorso reciproco tra i reati di cui all’articolo 8 e 2 D.lgs. 74/2000; l’articolo 9 D.Lgs. 74/2000 ha proprio il fine di evitare che la stessa condotta sostanziale sia punita due volte. Ciò non significa, però, che in questi casi non possano operare le generali previsioni dell’articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone di reato.