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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14364 del 6 maggio 2022, è tornata a pronunciarsi in tema di concorso c.d. esterno nelle violazioni tributarie contestate alle società con personalità giuridica, escludendo la responsabilità solidale del professionista per il pagamento delle sanzioni irrogate a dette società per violazioni da queste commesse. Nel caso in oggetto la Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha correttamente rilevato come “non vengono in rilievo i presupposti fattuali sulla base dei quali la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in alcuni casi che, nonostante il dettato dell'art. 7 DL n. 269 del 2003, trovi applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio, e sia quindi sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale (Cass. 9.5.2019 n. 12334, e giurisprudenza ivi citata in motivazione, ex plurimis) o che abbia artificiosamente costruito una società per fini illeciti e personali, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell'interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. 18.4.2019 n. 10975; cfr. altresì, in motivazione, Cass. 8.3.2017 n. 5924 e Cass. 28.8.2013 n. 19716)”.