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Articoli Correlati: nomina del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori - committente - cantieri temporanei o mobili
Con la sentenza n. 21072 del 31 maggio 2022 (ud. 10 maggio 2022), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha evidenziato l’importanza della designazione, da parte del Committente, del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 81 del 2008, figura che, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la Sentenza del giudice di merito con la quale era stato attribuito rilievo causale all’omessa designazione del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, sul presupposto che, ove nominato, egli avrebbe fatto il proprio dovere e quindi ragionevolmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale).