argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, in una delle risposte rese in occasione di Telefisco del 15 giugno 2022, relativa alla nuova disciplina di cui al Decreto Sostegni-bis (che, all’art. 26 D.P.R. 633/72, ha introdotto il comma 3-bis) in tema di emissione delle note di variazione IVA nell’ambito delle procedure concorsuali, ha precisato che la nota di variazione non può avere ad oggetto la sola imposta IVA, bensì deve riguardare anche l’imponibile, ossia il corrispettivo non incassato dal cedente/prestatore. Più precisamente – ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – possono essere emesse note di variazione per la sola IVA esclusivamente nel caso in cui vi sia stato un errore nell’applicazione dell’aliquota o del regime di imponibilità o del tributo (in caso di operazioni effettivamente fuori campo IVA). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di concordato preventivo liquidatorio, la nota di credito – la cui emissione è ora consentita dal novellato art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/72 già nella fase di apertura della procedura – non potrà superare l’80% dell’importo fatturato, dovendo la proposta concordataria assicurare, a norma dell’art.160, comma 4, l.f., il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare del credito chirografario.