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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 dicembre 2018 (p.u. del 16 luglio 2018), n. 53980, ha affermato che, in tema di reati tributari e segnatamente della fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, non può sostenersi un’esclusiva responsabilità del commercialista della società, giacché un’eventuale delega attribuita al professionista per l’adempimento degli oneri contabili e fiscali dell’azienda non vale a esonerare l’imprenditore dal predetto adempimento; quest’ultimo rimane infatti il soggetto direttamente onerato dell’obbligo di provvedere al pagamento delle relative imposte. Secondo la Corte, infatti, «l’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può essere oggetto di delega di funzioni perché non integra un’attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell’imprenditore, ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico che resta pertanto in capo al solo titolare dell’obbligo e dunque al rappresentante legale della società». L’imprenditore, non potrà, dunque, dirsi scriminato qualora il professionista delegato alla gestione della contabilità aziendale non presenti la dichiarazione obbligatoria, dovendo egli stesso controllare l’operato del commercialista.