argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: artt. 142 e 143 l.f. - artt. 2 e 22 della direttiva 77/388 CEE - IVA
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 febbraio 2022, n. 18124, depositata in data 8 giugno 2022, ha stabilito che, in tema di fallimento, la procedura di esdebitazione, ex artt. 142 e 143 l.f., volta a liberare il debitore dalle passività residue nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, è applicabile anche ai debiti riguardati l’imposta sul valore aggiunto. La norma citata, viene infatti precisato, non contrasta con l’art. 4 TUE e con gli artt. 2 e 22 della direttiva 77/388 CEE e, pertanto, trovano applicazione i principi euro-unitari, in base ai quali il debitore può riproporsi nel circuito economico senza il peso delle passività rimaste insolute.