argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Milano, con Decreto del 28 aprile 2022, ha stabilito che il surplus concordatario – ossia i proventi derivanti dall’attività svolta in continuità e che costituiscono la differenza tra il valore liquidatorio del patrimonio al momento dell’apertura della procedura ed il valore dell’azienda in continuità come indicato nel piano concordatario – non è assimilabile alla finanza esterna, ma rappresenta risorsa endogena; di conseguenza, le due voci vanno tenute distinte. Peraltro, i flussi da continuità soggiacciono a regole di distribuzione diverse da quelle stabilite dalla norma generale di cui all’art. 2740 c.c., e la convenienza della proposta concordataria rispetto all’ipotesi liquidatoria deve essere valutata con riferimento al patrimonio esistente alla data di apertura del concorso, senza tener conto di alcun patrimonio futuro (come anche confermato dal disposto degli artt. 45 e 55 l.f. richiamati dagli artt. 168 e 169), ivi compresi i flussi da continuità. Ne consegue altresì che, una volta eseguito il concordato, i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale restano nella disponibilità del debitore.