argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2022, n. 16441, depositata in data 20 maggio 2022, ha statuito che, nell’ipotesi di una situazione di consecuzione tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria, il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto dell’art. 161, comma 7, l.f. presuppone un duplice accertamento, ossia: in primo luogo se esso discenda da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l.f. o da un atto di gestione dell’impresa che, seppur non autorizzato, fosse funzionale alla conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo; inoltre, occorre accertare se sussista un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell’insolvenza nei due procedimenti concorsuali.