<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Sulla natura di reato di pericolo della fattispecie ex art. 11, co. I, d.lgs. 74/2000

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 dicembre 2018 (p.u. del 24 settembre 2018), n. 58439, ha ricordato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura quale reato di pericolo e non già di danno, nel senso che lo stesso deve intendersi perfezionato ancorché non si sia effettivamente determinata l’impossibilità per l’Amministrazione fiscale di procedere alla riscossione delle imposte non versate dal contribuente per effetto degli atti simulati o fraudolenti da lui, o da chi lo rappresenti, commessi. Tuttavia, la Corte sottolinea che trattasi di un’ipotesi di reato di pericolo concreto, che dunque, presuppone che gli atti simulati o fraudolenti posti in essere dall’agente al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario siano stati in concreto idonei (in base a un giudizio ex ante) a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività di riscossione coattiva dell’Erario. Pertanto, sebbene ai fini della sussistenza del reato in discorso si ritiene sufficiente che si sia determinata anche solo un’apparente diminuzione del patrimonio del contribuente, è comunque necessario verificare che la residua porzione di patrimonio rimasta nella disponibilità del soggetto non sia tale da assicurare comunque la garanzia generica all’adempimento delle obbligazioni tributarie. Il giudice deve quindi «accertare che, nonostante gli atti dispositivi intervenuti, la restante parte del patrimonio del contribuente non sia sufficientemente solida da stornare il pericolo che la azione di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria delle imposte non versate si riveli inefficace».