argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2022, n. 16531, depositata in data 23 maggio 2022, ha rammentato che il disposto legislativo art. 161 comma 7, l.f. stabilisce la regola che solo i crediti di terzi scaturenti da “atti legalmente compiuti” dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f. Per tali atti dovendosi intendere, chiarisce la Suprema Corte, oltre quelli di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell’impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio. Il carattere prededucibile di un simile credito, ove scaturente da un atto legalmente compiuto dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, può essere fatto valere nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e la successiva procedura di amministrazione straordinaria. Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione dell’art. 161 comma 7, l.f. presuppone un duplice accertamento, ossia: i) in primo luogo, se esso discenda da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161 comma 7, l.f. o da un atto di gestione dell’impresa che, seppur non autorizzato, sia funzionale alla conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo; ii) inoltre, se sussiste un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell’insolvenza nei due procedimenti concorsuali.