argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 14181, depositata in data 5 maggio 2022, ha chiarito che l’avvenuto riconoscimento della prededuzione di un credito concernente una prestazione professionale non può che estendersi ai crediti, quali quelli per rivalsa IVA e oneri previdenziali che con esso condividano il titolare, il fatto generatore e la funzione, giacché la valutazione di funzionalità prevista dall’art.111, comma 2, l.f., non può che condurre, rispetto a simili crediti, a un unico e coincidente approdo. Il caso di specie riguardava l’ammissione al passivo del credito di un professionista ammesso in prededuzione per il compenso, con ammissione al chirografo dell’IVA e degli oneri previdenziali.