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Con sentenza n. 57930 del 21 dicembre 2018 (ud. 3 luglio 2018), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha escluso che possa ritenersi eccentrico il comportamento del lavoratore che, in un unico cantiere ove operino più imprese le cui attività siano interferenti (e ciò anche se lo fossero solo marginalmente), trovandosi nell’area in cui opera una diversa impresa, «collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni affidate ad un soggetto diverso dal suo datore di lavoro». La Corte, infatti, ha sottolineato che un tal comportamento rappresenta «un rischio non esorbitante rispetto a quello definito dalle norme cautelari imposte all’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. Ed infatti, la previsione delle interferenze ed il loro regolamento è oggetto della specifica previsione normativa di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 con cui non solo si impone al committente di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ma si individuano, al secondo comma, in capo a tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, specifici oneri di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con la previsione della reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva».