Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Art. 8 d. lgs. 74/2000 – è reato istantaneo che si consuma nel momento dell’emissione della fattura o, in caso di plurime emissioni nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima fattura.

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La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2022 (udienza del 5 aprile 2022) n. 23831, ha ricordato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8 del d.lgs. 74/2000 è reato istantaneo, che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse; ha chiarito essere corretta applicazione di tale interpretazione quella consistente nel considerare singolarmente le fatture emesse a cavaliere dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 17 d. l.gs 74/2000 -operata dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148- distinguendo tra le stesse in relazione alla data di emissione di ciascuna di esse, per applicare la disciplina della prescrizione di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 come modificato nel 2011 ai soli documenti rilasciati in epoca successiva all’entrata in vigore di tale modifica normativa, e quindi esclusivamente a quelli emessi a partire dal 17 settembre 2011.