argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 14 luglio 2022, ha statuito che una interpretazione dell’art. 7, comma 5, del D.L. n.118/2021 consente di concedere più proroghe delle misure preventive disposte, limitandosi a fissare il termine finale massimo di durata “complessiva” di tali misure, ma che tale interpretazione richiede che ai fini della concessione della proroga vi siano tre presupposti: il parere favorevole dell’esperto, l’adesione della generalità dei creditori – ovvero la sussistenza di un diniego immotivato – e la buona fede nella conclusione delle trattative, in primis, con riferimento al debitore istante.