<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Recesso sine die per il socio di s.r.l.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 novembre 2018, n. 28987, ha affermato il principio di diritto secondo il quale il recesso del socio di s.r.l., successivamente trasformata in s.p.a., deve essere esercitato nel termine statutariamente previsto dalla s.r.l. prima della trasformazione e, in caso di assenza di tale termine, secondo il criterio della buona fede e correttezza. Il tema su cui si è pronunciata la Suprema Corte, in particolare, è se, in assenza di apposita clausola dello statuto di s.r.l. che ne fissi un termine, il diritto di recesso possa essere esercitato senza limiti temporali, oppure trovi qui applicazione l’art. 2437-bis c.c. dettato per le s.p.a., ove si prevede che il diritto di recesso debba essere esercitato entro quindici giorni dall’iscrizione a Registro Imprese della delibera che lo legittima. La Suprema Corte ha sottolineato come, in seguito alla Riforma delle società di capitali, i connotati della s.r.l. non siano più di una “piccola società per azioni” bensì di “una società personale con beneficio di responsabilità limitata” e ha valorizzato le notevoli differenze tra i due tipi di società. In particolare, ha deciso che la mancata previsione di un termine per l’esercizio del diritto di recesso non costituisce una lacuna normativa da colmare con il ricorso all’analogia legis, dovendo invece trovare applicazione i principi propri del diritto comune riguardanti l’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.). Nel silenzio dell’atto costitutivo è il giudice di merito che deve stabilire, attraverso una valutazione delle circostanze concrete, la congruità o meno del termine nel quale il recesso è stato esercitato, dovendosi bilanciare, da una parte, le esigenze di certezza della società con quelle dei soci di minoranza, anche mediante la verifica della riconducibilità temporale del recesso alla causa che lo ha provocato.