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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22327 del 15 luglio 2022, si è espressa sulla prova della cessione d’azienda nell’imposta di registro.
Più in dettaglio, secondo la Corte l’articolo 13 del D.P.R. n. 131/1986 contempla anche la possibilità di fornire una “prova indiretta” della cessione d’azienda in due fattispecie: da un lato una “presunzione legale” (art. 2728 cod. civ.) ravvisabile nell’accertamento della continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso) sulla base di cambiamenti relativi alla ditta, all’insegna o alla titolarità dell’esercizio dell’impresa; dall’altro lato, una fattispecie fondata su una “presunzione semplice” (art. 2729 cod. civ.) ravvisabile nella concorrenza di altre circostanze gravi, precise e concordanti ai fini del riconoscimento del trasferimento del complesso aziendale. Secondo la Corte, pertanto, “si può ritenere che la immutata collocazione dei beni strumentali all’interno dei medesimi locali non è condizione imprescindibile per la prova presuntiva della cessione di azienda, che ben può essere desunta - sulla scorta di indizi connotati dai requisiti generali di gravità, precisione e concordanza - anche dalla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del cessionario con il medesimo compendio di beni strumentali in altri locali”.