argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: esterovestizione - residenza fiscale - abuso del diritto
Con la sentenza n. 23150 del 25 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha confermato che i criteri di residenza fiscale previsti dall’articolo del D.P.R. 917/1986 costituiscono norme sostanziali, e pertanto può sussistere l’esterovestizione a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva del contribuente volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe. La Corte ha espresso infatti il seguente principio di diritto: “in materia di imposte sui redditi delle società, l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe”.