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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31 del 1° agosto 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che “la ratio delle limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7, e dall’articolo 173, comma 10, del TUIR è quella di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di operazioni di ristrutturazione aziendale con società prive di capacità produttiva, poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi riportabili e delle eccedenze ACE di una delle suddette società, partecipante all’operazione, con i redditi di altra società coinvolta, introducendo un divieto al riporto delle predette posizioni soggettive qualora non sussistano le condizioni di vitalità economica richieste dalle disposizioni normative”, e che, sulla base di quanto affermato con la Circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E, per il riporto di tali posizioni occorre in ogni caso rispettare il test di “vitalità” economica in capo alla società scissa.
In ragione di ciò, l’Agenzia precisa che: - nel caso in cui, per effetto della scissione, sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d’azienda, il test di vitalità andrà calcolato avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso; - nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’articolo 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR. Infine, l’Agenzia Entrate rileva che “i chiarimenti resi dalla Circolare 9/E del 2010, limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, devono considerarsi superati dalle indicazioni contenute nel presente documento di prassi” e che “in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si invitano le strutture competenti a valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che si siano conformati ai chiarimenti contenuti nella citata Circolare 9/E”.