argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Sezione V civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10354/2022 ha rilevato che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, priva il liquidatore della stessa dalla legittimazione processuale in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti dell’ente. Nel rigettare il ricorso presentato dal liquidatore della società estinta gli Ermellini hanno affermato che lo stesso, sin dalla data dell’instaurazione del giudizio di primo grado, non disponeva più di alcuna legittimazione processuale a rappresentare in giudizio le sorti della Società, trattandosi di pretesa attinente al debito sociale e non già di un’autonoma azione risarcitoria, «considerando che la posizione del predetto non è quella di successore processuale dell’ente estinto». Nel merito le Sezioni Unite della Cassazione (6070, 6071, 6072 del 2013) hanno, invero, chiarito che a seguito dell’estinzione della Società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali.