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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 novembre 2018, n. 53182, ha fatto importanti puntualizzazioni relativamente alla fattispecie di bancarotta semplice impropria per aggravamento del dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge ad amministratori e sindaci. In particolare, ha affermato che il reato non sussiste senza che vi sia un’adeguata motivazione in ordine ai relativi profili di responsabilità. Inoltre, la Suprema Corte, sulla base del dettato dell’art. 2381 c.c., che impone agli amministratori senza delega di “agire in modo informato” con diligenza, non solo in funzione della natura dell’incarico ma anche delle specifiche competenze, ha affermato che gli amministratori senza delega risultano punibili solo se l’agire informato è rapportato alle loro competenze. Infine, partendo dalla previsione contenuta nell’art. 217 comma 1, n. 4, l.f., il quale prevede che è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni, se dichiarato fallito, l’imprenditore che abbia aggravato il proprio dissesto con l’astensione dalla richiesta del proprio fallimento o con altra grave colpa, la Sentenza de qua chiarisce che – qualora venga contestata a qualcuno, ai fini di imputazione di bancarotta ai sensi dell’art. 217 l.f., una condotta produttiva di aggravamento del dissesto – è necessario che il comportamento in questione sia risultato gravemente colposo.