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La Corte di Cassazione, con Sentenza 20 novembre 2018, n. 29829, ha affermato che – in caso di illecito commesso da un terzo nei confronti dell’accomandatario – l’accomandante può far valere la propria pretesa al risarcimento del danno subito in ragione della «perdita di chances per perdita della futura capacità di guadagno». Nel caso di specie, l’accomandatario rimaneva invalido a seguito di un’incidente stradale e la società veniva messa in liquidazione, in quanto tale socio era l’unico prestatore di lavoro e il suo contributo era imprescindibile per l’attività esercitata dalla società. La Corte di Appello di Venezia rigettava le domande dell’accomandante, in ordine alla perdita dell’occasione di conseguire futuri guadagni. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che il socio di società di persone ha un diritto di credito alla percezione degli utili prodotti; inoltre, anche per gli utili della società non ancora conseguiti ma meramente futuri, «l’impossibilità di relativa ritrazione conseguente alla cessazione della società rimane invero [integra] un’ipotesi di lesione aquiliana della mera possibilità, qualificabile come chance, del relativo conseguimento».