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Il Tribunale di Roma, con Sentenza 22 ottobre 2018, n. 20164, in tema di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso i soci, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale responsabilità deve essere ricondotta a quella aquiliana o extracontrattuale. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il socio che agisce ha quindi l’onere di provare: l’addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; i pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti; il nesso eziologico tra le condotte dell’amministratore e i danni prospettati. Il Tribunale di Roma ha precisato che il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., è solo quello diretto alla sfera patrimoniale del socio, mentre non può essere risarcito il danno indiretto rispetto a quello eventualmente subito dalla società e dal patrimonio sociale. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la riduzione di valore della quota di partecipazione non possa essere configurata come un danno diretto al socio, in quanto «la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore (Cass. Civ., Sez. III, n. 4548 del 22.3.2012; Sez. I, n. 22573 del 23.10.2014)».