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La Corte di Cassazione, con Sentenza 29 novembre 2018, n. 30882, ha affermato che, «ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice [il quale] consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, comma 2, c.c., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società». Nel caso de quo il curatore fallimentare della società “[cognome dell’accomandante] Ingrosso di [cognome e nome dell’accomandatario] & C. s.a.s.” e dell’accomandataria chiedevano e ottenevano dal Tribunale competente la declaratoria di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147 l.f., del socio accomandante. Il socio accomandante ricorreva per Cassazione sostenendo che non è corretto fondare l’affidamento dei terzi sull’inserimento del solo cognome dell’accomandante nella ragione sociale. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il ricorso del socio accomandante.