Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - L’erroneo trasferimento all’aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento: conseguenze

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 luglio 2022, n. 27677, depositata in data 21 settembre 2022, ha statuito che le parti del processo esecutivo hanno l’onere di denunciare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. l’erroneo trasferimento all’aggiudicatario di un cespite che è oggetto di pignoramento, essendo inammissibile un’azione (nella specie di rivendica) autonoma, cioè distinta dai rimedi tipici dell’esecuzione forzata, da esse proposta per contrastare gli effetti dell’esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli. Infatti le contestazioni riguardanti gli atti di una fase del procedimento “sono irreversibilmente precluse nella successiva fase” se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi ed anche eventuali difformità rispetto a quelle reali tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento devono essere fatte valere all’interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi. Peraltro, ricorda la Suprema Corte, quanto sopra esposto non vale nei confronti dei soggetti terzi rimasti estranei al processo esecutivo. Infatti essi non sono legittimati alla proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma devono riconoscersi dotati della legittimazione ad agire a tutela delle proprie ragioni (e, segnatamente, a rivendicare la titolarità dei cespiti oggetto dell’espropriazione) con autonome azioni di accertamento della proprietà, oltre che, se ancora pendente l’espropriazione, con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.