argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 settembre 2022, n. 34391, ha affermato che l’ex amministratore della società fallita non risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, salva la dimostrazione del perdurare delle funzioni gestorie successivamente alla dismissione della carica. La Suprema Corte ha precisato inoltre che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l’autonomo obbligo di quest’ultimo di ripristinare i libri e i documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità o la lacunosità.