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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 ottobre 2018, n. 27761, ha affermato, in relazione a una vicenda cui si applica la disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, che la presenza di un potere di amministrazione disgiuntiva in capo a due amministratori di una società a responsabilità limitata non è contrastante con la contemporanea presenza di un consiglio di amministrazione e non rende lo stesso superfluo, soprattutto nel caso di un potere disgiuntivo generale. La Suprema Corte sottolinea come il previgente art. 2380, comma 2 c.c. – il quale statuiva la costituzione di un consiglio di amministrazione in caso di affidamento della gestione della società a più persone – veniva applicato anche in tema di società a responsabilità limitata, delineando un modello di amministrazione disgiuntiva non “puro”. In tale evenienza, il consiglio di amministrazione può svolgere funzioni di: i) trasmissione e raccolta di informazioni; ii) coordinamento decisionale; iii) verifica e controllo dell’operato dei singoli amministratori. Inoltre, non risulta incompatibile con l’esercizio disgiuntivo della gestione l’eventuale dissenso di un amministratore rispetto alla volontà di un altro, il quale, anzi, può sottoporre la decisione all’assemblea.