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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 marzo 2018, n. 3554, ha affermato che la decisione dell’amministratore di proseguire l’attività societaria in presenza di perdite tali da erodere completamente il capitale sociale, non comporta responsabilità per l’amministratore medesimo se la scelta è scaturita dalle informazioni diligentemente raccolte da quest’ultimo. Infatti, la decisione deve essere valutata secondo un principio di ragionevolezza ex ante, alla luce dei dati raccolti ed esaminati in quella fase, con la conseguenza dell’insidacabilità nel merito della scelta presa secondo i canoni sopra descritti. Nel caso de quo, il curatore di un fallimento di una società per azioni proponeva azione di responsabilità ex art. 146 l.f., nei confronti degli amministratori, sindaci e società di revisione, rei di aver proseguito l’attività sociale a fronte di perdite che avevano eroso integralmente il capitale. Il Tribunale di Milano – attenendosi ai risultati del consulente tecnico d’ufficio – sottolinea come la presenza di elementi significativi in grado di dimostrare la non irreversibilità della crisi costituisce «un ostacolo insuperabile alla configurazione della condotta gestoria in discussione quale arbitraria e, in definitiva, negligente […]»; infatti la prosecuzione dell’attività sociale non appare, nel caso di specie, «essersi risolta in un azzardo, ma, piuttosto, in una valutazione delle possibilità di sopravvivenza dell’impresa fondate su dati storici e prospettici non evanescenti […]».