argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. In tema di cessione d’azienda non è possibile ancorare la prova presuntiva della cessione alla permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell’impresa e quindi escludendo l’accertamento del trasferimento d’azienda nel caso di spostamento dei beni aziendali dalla sede originaria, in una nuova sede. In particolare, la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 22327 del 15 Luglio 2022, chiarisce le tipologie di prova indiretta per legittimare l’accertamento d’ufficio: l’una, fondata su una presunzione legale in caso di continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale e l’altra, fondata su una presunzione semplice in presenza di altre circostanze gravi precise e concordanti ai fini del riconoscimento del trasferimento aziendale. In particolare viene chiarito come “Aggiungasi, altresì, che non occorre che la cessione riguardi la totalità dei beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti (a prescindere dalla successiva integrazione con altri cespiti) sia idoneo all’esercizio dell’impresa da parte del cessionario. Invero, è pacifico che la cessione di azienda è configurabile anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque 5 trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività dì impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività. Si può, perciò, affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. In sostanza, nel complesso dei beni ceduti deve permanere un residuo di organizzazione, che dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione del cessionario”