argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 21 giugno 2018, n. 23157, depositata il 26 settembre 2018, ha chiarito che una società il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, indipendentemente dall’esercizio effettivo di un’attività agricola, è fallibile. La Suprema Corte ha precisato che, a differenza dell’imprenditore individuale, per l’attività d’impresa esercitata in forma societaria è determinante quanto previsto nello statuto sociale e se l’oggetto sociale prevede l’esercizio di un’attività commerciale, la società acquista qualifica di imprenditore commerciale dal momento della costituzione; di conseguenza, anche se l’attività effettivamente esercitata è quella agricola, ciò non comporta la qualifica di imprenditore agricolo con esenzione dal fallimento.