argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria 22 maggio 2018, n. 24383, depositata il 4 ottobre 2018, ha rimesso alla discussione in pubblica udienza la questione del valore da assegnare al riconoscimento del debito da parte dell’imprenditore poi fallito e, in particolare, in relazione all’opponibilità dello stesso al curatore fallimentare. L’ordinanza in esame ha innanzitutto ripercorso la posizione tradizionale, con attribuzione della qualifica di terzo al curatore, e la conseguente necessità dell’onere della prova da parte del creditore, il quale deve depositare apposita domanda di ammissione al passivo. A fronte di tale orientamento, la Suprema Corte ha richiamato la recente pronuncia della Cassazione in senso contrario (Cass. n. 9929 del 2018), la quale ha affermato che si deve presumere l’esistenza del rapporto fondamentale e che l’onere della prova ricade sul curatore.