<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - In caso di impugnazione dello stato passivo l’onere della prova grava sull’impugnante

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: insinuazione al passivo del fallimento - onere della prova

La Corte di Cassazione, con Sentenza 24 maggio 2018, n. 25066, depositata il 10 ottobre 2018, ha affermato che nell’impugnazione di un credito ammesso al passivo fallimentare il creditore non ha l’onere di dimostrare nuovamente il proprio credito, che in sede di domanda di ammissione ha già fatto, con successiva valutazione da parte del giudice delegato. Nel caso esaminato, l’impugnazione era stata proposta dal curatore fallimentare il quale aveva contestato la mancanza di prove documentali. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal creditore, ha chiarito che spetta all’impugnante l’onere di provare i fatti posti a fondamento della contestazione formulata.