Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Non consentita la discrezionalità per il termine di cui all’art. 161, comma 10, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 maggio 2018, n. 25602, depositata il 12 ottobre 2018, ha affermato che, in pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale non può concedere al debitore un termine differente da quello fissato dall’art. 161, comma 10 l.f. per il deposito della proposta e del piano, poiché lo scopo del legislatore è proprio quello di non concedere alcun margine discrezionale. Nel caso in esame, pur essendo stato concesso un termine inferiore ai sessanta giorni, il debitore aveva comunque depositato nel termine concesso la proposta e il piano senza formulare contestazioni in appello, ma aveva prodotto oltre al termine legale di sessanta giorni – quindi usufruendo comunque di un maggior termine – una successiva integrazione documentale; documentazione comunque esaminata dal Tribunale e ritenuta non soddisfacente.