argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 17 maggio 2018, n. 25687, depositata il 15 ottobre 2018, ha affermato che in caso di inerzia del nuovo curatore, il fallito può proporre l’azione ex art. 38 l.f. contro il curatore revocato, anche dopo la chiusura del fallimento. Inoltre, al fallito spetta comunque sempre l’azione ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti da fatti illeciti del curatore che non incidono sul patrimonio fallimentare, ma danneggiano suoi beni rimasti estranei alla procedura, azione non subordinata alla revoca del curatore. In particolare, l’ordinanza chiarisce che per l’azione fondata sull’art. 2043 c.c. il termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 6, c.c.