Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Il sequestro conservativo può essere disposto su beni di terzi ricevuti a titolo gratuito dal colpevole dopo la commissione del reato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 marzo 2022, n. 24650, depositata in data 24 giugno 2022, ha statuito che in tema di sequestro conservativo, gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale a titolo gratuito) sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico del beneficiato. Di conseguenza, anche se il bene formalmente risulta di un terzo, il sequestro conservativo può essere disposto in forza della presunzione di frode di cui all’art.192 c.p. In particolare tale soluzione consente di realizzare la finalità dell’art. 316 c.p.p., che consiste nell’immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell’esito dell’azione revocatoria.