argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 25 maggio 2022, n. 1828, depositata in data 27 maggio 2022, ha ricordato in tema di ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l.f. che quest’ultimo non può essere esteso fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile – in tal caso – alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare e risultando pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gli interessi del ceto creditorio. Infatti in tale circostanza non è ravvisabile alcuna funzionalità dell’attività prestata rispetto alle finalità della procedura, in quanto essa non contribuisce, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, ma determina anzi il procrastinarsi dello stato di insolvenza.