argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 27 aprile 2018, n. 26641, depositata il 22 ottobre 2018, ha rammentato che la facoltà concessa al curatore di sciogliersi dai contratti pendenti ai sensi dell’art. 72 l.f. incontra un limite ove il promissario acquirente abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento. Infatti, in seguito, la domanda può essere accolta dal giudice, indipendentemente dalla volontà del curatore di recedere dal contratto e la sentenza di accoglimento della domanda, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa.