argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in data 28 marzo 2019, «ha pubblicato le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, previste dall’art. 47 del d.lgs. n. 231/2007, su parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, adottato il 20 marzo 2019». Tale provvedimento, attuativo delle previsioni della IV Direttiva Antiriciclaggio, fra le altre cose, «individua le operazioni in contante quale categoria ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione, trattandosi di operazioni evidentemente caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi». Viene altresì precisato che «la comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando l’operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo».