Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il credito pignoratizio oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 67 l.f. è ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 marzo 2018, n. 24627, depositata il 5 ottobre 2018, ha affermato che il credito vantato dal creditore pignoratizio, che abbia subìto l’azione revocatoria ex art. 67 l.f., è ammesso al passivo fallimentare al chirografo, senza prelazione pignoratizia, in quanto trattasi di un credito nuovo e non potendo essere rinnovata la garanzia originale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che – sebbene il creditore pignoratizio che ha subìto l’azione revocatoria possa far valere il proprio credito in sede fallimentare ai sensi dell’art. 70, comma 2, l.f. – la norma della legge fallimentare non prevede che la garanzia pignoratizia, una volta escussa, possa essere rinnovata, dal momento che l’escussione della garanzia costituisce l’atto finale che pone fine alla garanzia stessa. Pertanto, il credito vantato dal creditore pignoratizio si configura come un credito nuovo, il quale è ammesso al ceto chirografario nella misura di quanto restituito in sede di revocatoria ed è tutelato direttamente dalla legge.