argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 settembre 2018, n. 29243, depositata il 14 novembre 2018, ha affermato che, in assenza di dichiarazione di esecutorietà da parte del giudice ai sensi dell’art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo a supporto del credito vantato non è opponibile al fallimento. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi in merito al ricorso presentato da un istituto di credito avverso la decisione del Tribunale di Vicenza che rigettava l’opposizione della banca allo stato passivo fallimentare; in sede di verifica dei crediti, infatti, l’importo vantato dall’istituto di credito veniva ammesso – in parte – al chirografo sulla base del fatto che il decreto ingiuntivo era privo dell’attestazione di esecutorietà. Giunti in Cassazione, la Suprema Corte ha chiarito che, al fine dell’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c non può essere emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore e ha confermato, pertanto, quanto deciso dal Tribunale di Vicenza.