<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - La procedura prefallimentare non č suscettibile di sospensione in favore delle vittime di estorsione e usura

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 ottobre 2018, n. 29245, depositata il 14 novembre 2018, ha chiarito la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva bensì cognitiva e che, pertanto, non è soggetta alla sospensione dei procedimenti esecutivi di cui all’art. 20, comma 4, della Legge n. 44 del 1999. Nel caso di specie, una società in accomandita semplice dichiarata fallita chiedeva – anzitutto – che fosse dichiarata inammissibile la sentenza che rigettava l’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo ex art. 19 l.f. e – in secondo luogo – che la procedura prefallimentare, atta a valutare lo stato di insolvenza della s.a.s., fosse dichiarata sospesa ai sensi della Legge n. 44 del 1999, il cui art. 20, comma 4, prevede la sospensione dei processi esecutivi in favore delle vittime di estorsione e di usura. La Suprema Corte, sebbene abbia ribadito il principio secondo il quale è possibile richiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo ai sensi dell’art. 19 l.f. qualora sussistano gravi motivi, ha affermato che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere dichiarato sospeso ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della Legge n. 44 del 1999, non avendo la procedura fallimentare natura esecutiva.