<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - I crediti per finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale sono ammessi al passivo quali crediti prededucibili

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 giugno 2018, n. 29734, depositata il 19 novembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione al passivo fallimentare dei crediti sorti a titolo di finanziamento erogati nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e ha affermato che tali crediti vantano il rango di crediti prededucibili, proprio perché sono stati compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale. La Suprema Corte ha evidenziato che la natura prededucibile di tali crediti è stabilità dall’art. 182-quater l.f. e, pertanto, essendo tale natura disposta per legge, il giudice delegato – in sede di ammissione al passivo – non è tenuto ad accertarne il criterio di occasionalità e funzionalità necessario al fine della sussistenza della prededucibilità. Questo in quanto, ribadisce la Corte di Cassazione, i crediti per finanziamenti sorti in esecuzione di un apposito accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale rientrano tra la tipologia di crediti previsti dall’art. 111, comma 2, parte prima, l.f., cioè tra i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge.