argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2018, n. 29740, depositata il 19 novembre 2018, ha fornito precisazioni in merito al termine entro il quale la società che ha presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo con riserva deve produrre la documentazione di cui all’art. 161 l.f., affermando che esso decorre dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura concordataria. Nel caso di specie, in primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito quanto disciplinato dall’art. 161, comma 6, l.f., il quale prevede che il debitore può depositare la proposta concordataria, il piano e la documentazione entro il termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni, termine che è possibile prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora sussistano giustificati motivi. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui – invece – sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il sopraccitato termine consta in un termine fisso di sessanta giorni, il quale va in ogni caso calcolato a decorre dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura concordataria.